Il decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 introduce un
radicale cambiamento nelle attività di gestione del Personale a
seguito dell'eliminazione dei Libri Paga e Matricole e della
loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008 con proroga al
16 gennaio 2009, con il LIBRO UNICO del Lavoro.
Il LIBRO UNICO del lavoro assolve la funzione essenziale di
documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del
proprio rapporto di lavoro e agli Organi di vigilanza lo stato
occupazionale dell'Impresa.
Con l'entrata in vigore del decreto legge 112/08 e
l'introduzione del LIBRO UNICO vengono, di fatto, abrogati:
Libri matricola e paga delle Aziende soggette all'assicurazione
INAIL Libri matricola e paga per le Aziende soggette all'INPS
Obbligo di conservazione dei Libri matricola e paga da parte
delle Imprese
Registrazioni sui libri matricola e paga in material di assegni
familiari
L'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende
giornalistiche
L'istituzione e la gestione del Registro d'Impresa per i datori
di lavoro
agricolo
Le sanzioni per la mancata istituzione e l'omessa esibizione dei
Libri
matricola e paga (Supersanzione).
Per
chi è obbligatorio
Rientrano tra i soggetti
obbligati all'istituzione e gestione del LIBRO UNICO i datori di
lavoro PRIVATI di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro
agricoli, dello spettacolo, dell'autotrasporto e marittimi, con
la sola eccezione dei datori di lavoro domestico.
Non rientrano tra i soggetti obbligati le seguenti tipologie
di aziende:
Le Società cooperative senza dipendenti
Le Imprese familiari e, più in generale, le Ditte individuali.
Sono esenti dalla tenuta del LIBRO UNICO tutte le Pubbliche
Amministrazioni.
Obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico
La gestione e conservazione del LIBRO UNICO del Lavoro può
essere effettuata soltanto mediante l'utilizzazione di uno dei
seguenti sistemi:
Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo
continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa
in uso presso l'INAIL Stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte
dell'INAIL, alla stampa e alla generazione della numerazione automatica
Supporti magnetici.
Luogo
di tenuta del Libro Unico e obbligo di conservazione
Il Decreto Lgs. 112/08 stabilisce che il LIBRO UNICO del lavoro
può essere conservato presso:
La Sede legale dell'Impresa
Lo Studio del Consulente del lavoro o di altro Professionista
abilitato (Studio Paghe).
Il datore di lavoro, ovvero i consulenti del lavoro, i
professionisti autorizzati o i servizi e centri di assistenza
delle associazioni di categoria che detengono il LIBRO UNICO,
hanno l'obbligo di conservarlo per la durata di cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione.
contatta l'ufficio PAGHE
3351369421 SiG Mario Laurino ( della ic software srl)